Art. 78 
 
        Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza. 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  4,  alla  cessazione
dell'utenza da qualsiasi  causa  determinata,  il  concessionario  e'
tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino
dei  luoghi  nonche'  delle  misure  di  recupero   e   reinserimento
ambientale previa approvazione da parte del  settore  competente  del
relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera  e,
con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi,  del  contesto
geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui  essa
e' inserita. 
  2. Nel caso in cui il concessionario non provveda  all'obbligo  del
ripristino  dei  luoghi,  il  settore  competente  procede  d'ufficio
all'esecuzione  dei  lavori,  ponendo  a  carico  del  concessionario
l'onere delle spese relative. 
  3. Nei casi previsti dall'art. 62, i costi per  il  ripristino  dei
luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo
eventuali conguagli. 
  4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per  ragioni
tecniche,  idrauliche  o  di   pubblico   interesse,   obbligare   il
concessionario alla rimozione delle opere di  derivazione  realizzate
in aree appartenenti al demanio  idrico,  trasmette  parere  motivato
all'Agenzia  del  Demanio  e,  nei  casi  previsti,  alla   direzione
regionale   competente,   ai   fini    della    decisione    relativa
all'acquisizione al demanio idrico  delle  opere  stesse  o  al  loro
eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.