Art. 78 Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza. 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario e' tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonche' delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa e' inserita. 2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative. 3. Nei casi previsti dall'art. 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli. 4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.