Art. 83 Comunicazione iniziale e periodica 1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. 2. La comunicazione e' redatta in conformita' al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. 3. La comunicazione e' presentata: a) in caso di inizio di nuova attivita' o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso; b) entro il 30 settembre di ogni anno, anche qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione. 4. Si applica la disposizione di cui all'art. 32, comma 4.