Art. 83 
 
                 Comunicazione iniziale e periodica 
 
  1. I titolari e i  gestori  comunicano  allo  SUAP  competente  per
territorio  le  informazioni  relative  alle  caratteristiche   delle
strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. 
  2. La comunicazione e' redatta in conformita' al modello  approvato
dal dirigente della competente struttura  della  Giunta  regionale  e
contiene la descrizione delle caratteristiche e  l'elencazione  delle
attrezzature  e  dei  servizi  delle  strutture  ricettive  e   degli
stabilimenti balneari. 
  3. La comunicazione e' presentata: 
    a) in caso  di  inizio  di  nuova  attivita'  o  di  subingresso,
contestualmente alla presentazione della SCIA o  della  comunicazione
di subingresso; 
    b) entro il 30 settembre di ogni anno, anche qualora non ci siano
state variazioni rispetto alla precedente comunicazione. 
  4. Si applica la disposizione di cui all'art. 32, comma 4.