Art. 84 
 
                            Informazioni 
 
  1. I comuni capoluoghi di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e
con le modalita'  stabilite  con  atto  della  Giunta  regionale,  le
comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari.