Art. 52 
 
         Appostamenti temporanei (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Costituiscono appostamento temporaneo di  caccia,  con  o  senza
l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di
luoghi  destinati  all'attesa  della  fauna   selvatica,   effettuati
utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale  o
vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino
alcun elemento di persistenza. 
  2. Sono altresi' considerati appostamenti temporanei le  zattere  e
le altre imbarcazioni,  purche'  saldamente  e  stabilmente  ancorate
durante l'esercizio venatorio. 
  3. Per la costruzione degli  appostamenti  temporanei  puo'  essere
utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea,
purche' appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed
e' vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree
sia agricole che forestali e  da  piante  destinate  alla  produzione
agricola. 
  4. Gli appostamenti temporanei devono essere  rimossi  a  cura  dei
fruitori al  momento  dell'abbandono  e  comunque  al  termine  della
giornata venatoria. 
  5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli  ungulati  sono
sempre considerati appostamenti temporanei, non  sono  soggetti  alle
disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in
essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore  del
fondo.