Art. 52 Appostamenti temporanei (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza. 2. Sono altresi' considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purche' saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio. 3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei puo' essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purche' appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed e' vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. 4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. 5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore del fondo.