Art. 53 
 
                 Zone di impianto degli appostamenti 
                     (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nel piano faunistico venatorio  regionale  sono  individuate  le
zone  in  cui  sono  collocabili  gli  appostamenti   fissi   o   gli
appostamenti complementari di cui all'art. 56.  Il  piano  faunistico
venatorio regionale puo' altresi' prevedere per particolari territori
limitazioni nel numero e nella  tipologia  degli  appostamenti  fissi
autorizzabili. 
  2.  Nel  piano  faunistico  venatorio  regionale   possono   essere
individuate zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti
temporanei di cui all'articolo di cui all'art. 52 per la caccia  alla
fauna selvatica migratoria. 
  3. Gli appostamenti fissi, gia' costituiti alla data di entrata  in
vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la  protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),
permangono fino al termine  della  fruizione  continuativa  da  parte
dello stesso titolare di autorizzazione, anche  in  deroga  a  quanto
indicato al comma 1.