Art. 53 Zone di impianto degli appostamenti (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'art. 56. Il piano faunistico venatorio regionale puo' altresi' prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili. 2. Nel piano faunistico venatorio regionale possono essere individuate zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti temporanei di cui all'articolo di cui all'art. 52 per la caccia alla fauna selvatica migratoria. 3. Gli appostamenti fissi, gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.