Art. 54 
 
                 Distanze fra gli appostamenti fissi 
                     (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1.  Nella  realizzazione  degli  appostamenti  fissi  deve   essere
rispettata la distanza minima di  200  metri  da  altri  appostamenti
fissi salvo le seguenti eccezioni: 
    a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 51, comma
2, lettera  b)  devono  essere  costruiti  ad  almeno  700  metri  da
appostamenti dello stesso tipo; 
    b) gli appostamenti fissi per  palmipedi  e  trampolieri  di  cui
all'art. 51, comma 2, lettera c) e  d)  devono  essere  costruiti  ad
almeno 400 metri tra loro. 
  2. Nel piano faunistico venatorio  regionale  per  la  gestione  di
particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci
di cui al comma 1, lettera a) puo' essere ridotta fino a metri 350.