Art. 54 Distanze fra gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni: a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 51, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo; b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettera c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro. 2. Nel piano faunistico venatorio regionale per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) puo' essere ridotta fino a metri 350.