Art. 55 
 
Distanze degli appostamenti temporanei  e  per  la  caccia  in  forma
                 vagante (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima
di 80 metri da qualsiasi altro apposta-mento temporaneo. 
  2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione  degli
appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di: 
    a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51 comma 2,
lettere a) e b) compresi eventuali apposta-menti complementari; 
    b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art.  51,  comma
2, lettere c) e d). 
  3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi  devono
rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi. 
  4. Per la  sola  caccia  in  forma  vagante  alla  fauna  selvatica
migratoria le distanze di cui al comma 2 si applicano,  limitatamente
ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.