Art. 55 Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro apposta-mento temporaneo. 2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di: a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali apposta-menti complementari; b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettere c) e d). 3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi. 4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria le distanze di cui al comma 2 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.