Art. 57 
 
Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo  della  34
                            l.r. 3/1994) 
 
  1.  Le   distanze   fra   appostamenti   sono   misurate,   ridotte
all'orizzontale, dal  centro  del  capanno  principale  nel  caso  di
appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2) lettere a), b) e c) o
dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui
all'art. 51, comma 2), lettera d). 
  2. Nella fascia di confine  con  altre  regioni  la  cui  normativa
preveda distanze fra appostamenti  diverse  da  quelle  previste  nel
presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la
distanza minore fra quelle previste  dalle  normative  delle  regioni
interessate. 
  3. Le disposizioni  di  cui  all'art.  54  non  si  applicano  agli
appostamenti autorizzati prima dell'entrata in  vigore  del  presente
regolamento.