Art. 57 Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994) 1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2), lettera d). 2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate. 3. Le disposizioni di cui all'art. 54 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.