Art. 58 
 
Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (art.  34
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nell'impianto degli appostamenti fissi  deve  essere  rispettata
una distanza non inferiore a 200  metri  dalle  aree  di  divieto  di
caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalita' previste
dall'art. 57, comma 1. 
  2. La distanza di cui al comma 1 deve essere  rispettata  anche  in
caso di impianto  di  appostamenti  complementari.  In  tal  caso  la
distanza dall'area  a  divieto  di  caccia  e'  misurata  dal  centro
dell'appostamento complementare. 
  3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una  distanza  non
inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia. 
  4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano  ai  fondi
chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste  demaniali,  ai
divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 della l.r.
3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela  e  la
salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di  caccia  posti  in
regioni confinanti. 
  5. I commi 1 e 2 non si applicano: 
    a) agli appostamenti fissi preesistenti  alla  istituzione  delle
aree di divieto; 
    b) agli appostamenti fissi preesistenti all'entrata in vigore del
presente regolamento.