Art. 58 Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalita' previste dall'art. 57, comma 1. 2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall'area a divieto di caccia e' misurata dal centro dell'appostamento complementare. 3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia. 4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 della l.r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti. 5. I commi 1 e 2 non si applicano: a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto; b) agli appostamenti fissi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.