Art. 59 Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la disponibilita' dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari. 2. La competente struttura della Giunta regionale autorizza per ogni comprensorio provinciale appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 157/1992. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale. 3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica, a mezzo lettera raccomandata o tramite trasmissione telematica, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta. 4. La Regione, rilascia fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili avendo riguardo al seguente ordine di priorita': a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994; b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidita' rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS; c) soggetto richiedente piu' anziano di eta'. 5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime previste all'art. 54, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell'art. 58, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l'autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorita': a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994; b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidita' rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS; c) soggetto richiedente piu' anziano di eta'. 6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d'armi ad uso di caccia. 7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano. Solo i cacciatori residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti. 8. Nelle aziende faunistico venatorie, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell'azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata. 9. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento. 10. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre in modo visibile sull'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla Regione recanti la scritta «Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo - sigla della provincia, sigla tipo appostamento». In luogo della tabella originale puo' essere esposta all'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella. 11. L'autorizzazione in corso di validita' puo' essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore iscritto nell'elenco dei frequentatori previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, la disponibilita' dei luoghi in cui e' collocato l'appostamento. Per gli appostamenti in corso di validita', in caso di decesso del titolare, il trasferimento della titolarita' del l'autorizzazione, previa dimostrazione del consenso del proprietario, puo' avvenire nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso. 12. In caso di trasferimento dell'autorizzazione ad altro cacciatore incluso nell'elenco dei frequentatori, l'appostamento e' considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze. 13. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci. 14. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalita' dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilita' dei luoghi ove intende trasferire l'appostamento gia' autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata o trasmissione telematica, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta. 15. Per finalita' statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.