Art. 59 
 
              Autorizzazioni per gli appostamenti fissi 
                     (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti  fissi  e
per i complementari devono essere  indicate  le  coordinate  GPS  nel
sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000   la
disponibilita' dei luoghi in cui si colloca  l'appostamento  fisso  e
gli eventuali appostamenti complementari. 
  2. La competente struttura della  Giunta  regionale  autorizza  per
ogni  comprensorio  provinciale  appostamenti  fissi  in  numero  non
superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo
quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della  legge  n.  157/1992.  Gli
appostamenti fissi e gli eventuali  complementari  sono  soggetti  al
pagamento della tassa di concessione regionale. 
  3. Le richieste di nuove autorizzazioni  devono  essere  presentate
alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso
tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura
competente  della  Giunta  regionale  comunica,   a   mezzo   lettera
raccomandata o  tramite  trasmissione  telematica,  agli  interessati
l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta.  Trascorso  il
termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna  comunicazione
la domanda s'intende accolta. 
  4. La Regione, rilascia fino al  concorso  del  raggiungimento  del
limite  numerico  di  cui  al  comma  2,  le  autorizzazioni   ancora
disponibili ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia  da
appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera  b)  della
l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e  i  disabili  avendo
riguardo al seguente ordine di priorita': 
    a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art.
28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994; 
    b) soggetti disabili in possesso di  certificato  di  invalidita'
rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS; 
    c) soggetto richiedente piu' anziano di eta'. 
  5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per
appostamento fisso che vanno a interferire  tra  loro  rispetto  alle
distanze minime  previste  all'art.  54,  comma  1,  o  che  eccedano
eventuali limiti posti ai sensi dell'art. 58, comma  1  la  struttura
competente   della   Giunta   regionale   provvede    a    rilasciare
l'autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorita': 
    a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art.
28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994; 
    b) soggetti disabili in possesso di  certificato  di  invalidita'
rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS; 
    c) soggetto richiedente piu' anziano di eta'. 
  6. I titolari  di  autorizzazione  per  appostamento  fisso  devono
essere in possesso di porto d'armi ad uso di caccia. 
  7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui  all'art.
28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari di
un solo appostamento fisso  per  tutto  il  territorio  regionale.  I
cacciatori in possesso dell'opzione di caccia  di  cui  all'art.  28,
comma 3, lettera b) della l.r.  3/1994  possono  essere  titolari  al
massimo  di  cinque  appostamenti  fissi  per  tutto  il   territorio
regionale  situati  in  qualunque  ATC  toscano.  Solo  i  cacciatori
residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in
ATC ai quali non sono iscritti. 
  8. Nelle aziende faunistico venatorie,  le  autorizzazioni  vengono
rilasciate esclusivamente al titolare  dell'azienda  in  possesso  di
porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali  requisiti
da questi formalmente designata. 
  9. L'autorizzazione  all'appostamento  fisso  deve  essere  esibita
anche in copia al personale di vigilanza dal titolare  o  in  assenza
del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento. 
  10. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre in  modo  visibile
sull'esterno   dell'appostamento   principale   e   sugli   eventuali
appostamenti  complementari  le  tabelle  rilasciate  dalla   Regione
recanti la scritta  «Appostamento  fisso  di  caccia  -  sigla  della
provincia, numero progressivo - sigla  della  provincia,  sigla  tipo
appostamento». In luogo della tabella originale puo'  essere  esposta
all'esterno   dell'appostamento   principale   e   sugli    eventuali
complementari una copia della tabella. 
  11. L'autorizzazione in corso di validita' puo'  essere  trasferita
dal  titolare  ad   altro   cacciatore   iscritto   nell'elenco   dei
frequentatori previa  richiesta  scritta  alla  competente  struttura
della Giunta regionale nella quale viene  dichiarato,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,  la  disponibilita'
dei luoghi in cui e' collocato l'appostamento. Per  gli  appostamenti
in  corso  di  validita',  in  caso  di  decesso  del  titolare,   il
trasferimento  della   titolarita'   del   l'autorizzazione,   previa
dimostrazione  del  consenso  del  proprietario,  puo'  avvenire  nel
termine massimo di centoventi giorni dal decesso. 
  12.  In  caso  di  trasferimento   dell'autorizzazione   ad   altro
cacciatore incluso nell'elenco dei frequentatori,  l'appostamento  e'
considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente,  anche  ai
fini del rispetto delle distanze. 
  13. Le disposizioni di  cui  al  comma  7  non  si  applicano  alle
autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in  vigore  della
legge regionale  23  febbraio  2005,  n.  34  (Modifiche  alla  legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n.  157  -  Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)  relativamente  ai   soli
appostamenti fissi per colombacci. 
  14.  La  richiesta  di  nuova  collocazione  di   un   appostamento
autorizzato e' presentata  alla  competente  struttura  della  Giunta
regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto  richiesto  con
le  modalita'  dei  sistemi  di  riferimento  di  cui  al  comma   1,
dichiarando la  disponibilita'  dei  luoghi  ove  intende  trasferire
l'appostamento  gia'   autorizzato.   Entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento della richiesta  la  competente  struttura  della  Giunta
regionale comunica al richiedente, a  mezzo  lettera  raccomandata  o
trasmissione telematica, l'eventuale motivato non accoglimento  della
richiesta.  Trascorso  il  termine  senza  che  all'interessato   sia
pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta. 
  15.  Per  finalita'  statistiche  e  di  controllo  la   competente
struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto  degli
appostamenti fissi.