Art. 60 
 
Validita' delle autorizzazioni per gli appostamenti  fissi  (art.  34
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Dopo il primo anno  di  validita'  dell'autorizzazione  per  gli
appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine
del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa  di  concessione
regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare
dell'autorizzazione deve inviare  l'attestazione  di  tale  pagamento
alla  competente  struttura  della   Giunta   regionale   allegandola
all'apposito  modulo  ove  e'  dichiarata  anche  la  conferma  della
disponibilita' dei luoghi. 
  2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale  entro
il termine di cui al comma 1,  salva  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa di cui all'art. 58, comma 1,  lettera  q)  della  l.r.
3/1994, non produce decadenza a condizione che il  pagamento  avvenga
entro il termine del 31 maggio. 
  3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono: 
    a) in  caso  di  modificazione  abusiva  della  dislocazione  del
capanno autorizzato; 
    b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a  quanto  previsto
all'art. 59; 
    c) in caso di sopravvenuta indisponibilita' del terreno in cui e'
ubicato l'appostamento a meno di richiesta di una nuova  collocazione
da parte del titolare. 
  4. In caso di decadenza le successive richieste  di  autorizzazione
devono  essere  considerate  a   tutti   gli   effetti   come   nuove
autorizzazioni. 
  5. Entro novanta giorni dalla  cessazione  dell'attivita'  o  dalla
notifica degli atti di decadenza, o presa d'atto  della  rinuncia  il
titolare dell'autorizzazione, provvede alla rimozione  di  tutti  gli
appostamenti e delle eventuali  strutture,  nonche'  alla  riconsegna
alla struttura competente della  Giunta  regionale  delle  tabelle  e
dell'originale  dell'autorizzazione.  Per  gli  appostamenti  il  cui
titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui  ai
commi 1 e 2, il termine per la rimozione  e'  fissato  al  30  giugno
successivo.