Art. 60 Validita' delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Dopo il primo anno di validita' dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove e' dichiarata anche la conferma della disponibilita' dei luoghi. 2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994, non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 maggio. 3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono: a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato; b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 59; c) in caso di sopravvenuta indisponibilita' del terreno in cui e' ubicato l'appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare. 4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni. 5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'attivita' o dalla notifica degli atti di decadenza, o presa d'atto della rinuncia il titolare dell'autorizzazione, provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonche' alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell'originale dell'autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione e' fissato al 30 giugno successivo.