Art. 61 
 
Distanze  per  il  recupero  dei  capi  feriti  e   l'allenamento   e
         addestramento dei cani (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. I titolari  di  autorizzazione  di  appostamento  fisso  di  cui
all'art. 51, comma 2, lettere a), b)  e  c),  i  cacciatori  da  loro
autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia  da  appostamento
temporaneo possono procedere al recupero  degli  animali  feriti  con
l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purche'
si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata. 
  2. I titolari  di  autorizzazione  di  appostamento  fisso  di  cui
all'art. 51, comma 2, lettera d) e i cacciatori da  loro  autorizzati
all'uso dello stesso possono  procedere  al  recupero  degli  animali
feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie  allagata  e
lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori
che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma  3,  lettera  b)  della
l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi  dell'art.  28,
comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui  e'  vietata
la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC  nei  quali
non sono iscritti. 
  4. E' vietato l'allenamento  e  l'addestramento  dei  cani  ad  una
distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei  laghi
artificiali con appostamento ai sensi dell'art. 51, comma 2,  lettera
d) o 100 metri dal centro dell'appostamento in caso  di  appostamenti
di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).