Art. 61 Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purche' si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata. 2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui e' vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti. 4. E' vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell'appostamento in caso di appostamenti di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).