Art. 62 
 
            Accesso all'interno degli appostamenti fissi 
                     (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso  comunica
alla  competente  struttura  della  Giunta  regionale  l'elenco   dei
frequentatori dell'appostamento. 
  2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto
nell'elenco dei  frequentatori  di  cui  al  comma  1  e'  consentito
l'accesso negli appostamenti  fissi  ad  altri  cacciatori  con  armi
proprie. 
  3. I cacciatori che hanno optato per la  forma  di  caccia  di  cui
all'art.  28,  comma  3,  lettera  b)  della  l.r.   3/1994   possono
frequentare  tutti  gli  appostamenti  fissi  anche  in  assenza  del
titolare dell'autorizzazione purche' in possesso del consenso scritto
alla frequentazione.