Art. 62 Accesso all'interno degli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei frequentatori dell'appostamento. 2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori di cui al comma 1 e' consentito l'accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie. 3. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare dell'autorizzazione purche' in possesso del consenso scritto alla frequentazione.