Art. 63 Uso di richiami negli appostamenti (art. 34 della l.r. 3/1994) 1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati piu' di quaranta richiami vivi, con il limite di non piu' di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche. 2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati piu' di quindici richiami vivi, di cui non piu' di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche. 3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella. 4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purche' le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera piu' lontano dall'argine non puo' essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di piu' capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera. 5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettere c) e d) e' consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.