Art. 63 
 
                 Uso di richiami negli appostamenti 
                     (art. 34 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un  cacciatore  con
opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r.  3/1994
non possono essere complessivamente usati piu' di  quaranta  richiami
vivi, con il limite di non piu' di  dieci  di  cattura  per  ciascuna
specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche. 
  2. Negli appostamenti fissi in cui  siano  presenti  esclusivamente
cacciatori con opzione ai sensi dell'art. 28,  comma  3,  lettera  c)
della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono  essere
complessivamente usati piu' di quindici richiami  vivi,  di  cui  non
piu' di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica  alle
forme domestiche. 
  3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati,  incluse  le
forme domestiche,  solo  i  richiami  specifici  della  tipologia  di
riferimento  fatta  eccezione  per  gli  appostamenti  fissi  di  cui
all'art. 51, comma 2, lettera a) in cui possono  essere  usati  anche
richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella. 
  4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle  specie  acquatiche
possono rimanere nelle voliere di mantenimento  interne  all'impianto
anche in ore notturne, purche' le voliere siano collocate con un lato
sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri  dallo  stesso;  il
lato della  voliera  piu'  lontano  dall'argine  non  puo'  essere  a
distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso.  In  caso  di  piu'
capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono  essere  detenuti
in un'unica voliera. 
  5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti  che  limitano  o
vietano  l'uso  di  richiami   vivi   appartenenti   all'ordine   dei
caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per  palmipedi
e trampolieri di cui all'art.  51,  comma  2,  lettere  c)  e  d)  e'
consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.