Art. 54 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2012 1. Al comma 100 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «con riferimento alle annualita' fino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle prime sei annualita'». 2. Per le finalita' previste dal comma 1 sono autorizzate le seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1 collegato all'impegno n. 2010/620/884/0/1, limitatamente all'importo di 42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e' imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 3. All'attuazione del comma 2 provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione.