Art. 54 
 
        Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2012 
 
  1. Al comma 100 dell'art. 4 della legge regionale 25  luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le  parole  «con  riferimento
alle annualita' fino al 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
riferimento alle prime sei annualita'». 
  2. Per le finalita'  previste  dal  comma  1  sono  autorizzate  le
seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1  collegato
all'impegno  n.  2010/620/884/0/1,   limitatamente   all'importo   di
42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione
n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1  (Istruzione
prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto  capitale)  e'  imputato
alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia  abitativa)  -
Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo  n.  2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019. 
  3. All'attuazione del comma 2 provvede,  con  proprio  decreto,  il
Ragioniere generale della Regione.