Art. 55 Graduatoria provvisoria degli eletti 1. Fatta salva la norma di cui all'art. 56, stabilito il numero dei seggi attribuito provvisoriamente a ciascuna lista, l'ufficio elettorale centrale determina, a seconda delle rispettive cifre individuali di cui all'art. 53, comma 1, lettera e), la graduatoria dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.