Art. 55 
 
                Graduatoria provvisoria degli eletti 
 
  1. Fatta salva la norma di cui all'art. 56, stabilito il numero dei
seggi  attribuito  provvisoriamente  a  ciascuna   lista,   l'ufficio
elettorale centrale  determina,  a  seconda  delle  rispettive  cifre
individuali di cui all'art. 53, comma 1, lettera e),  la  graduatoria
dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.