Art. 56 Operazioni per la scelta della rappresentanza del gruppo linguistico ladino 1. Al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la piu' alta cifra elettorale individuale, ma che non risulta eletto in base alle disposizioni di cui all'art. 55, e' assegnato in ogni caso un seggio ai sensi dell'art. 48, comma 2, dello Statuto speciale. Tale candidato viene a prendere il seggio di colui che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista di appartenenza. Quest'ultimo rimane pero' primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista. 2. Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che ha ottenuto la piu' alta cifra individuale ai sensi della graduatoria di cui all'art. 53, comma 1, lettera f). Tale seggio viene individuato, in deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista: a) nel caso in cui tutti i seggi fossero stati assegnati nel primo riparto di cui all'art. 54, comma 1, il seggio assegnato alla lista con la piu' bassa cifra elettorale di lista, oppure b) nel caso in cui ai sensi dell'art. 54, comma 3, sia stato effettuato un secondo riparto dei seggi sulla base delle cifre dei voti residui, il seggio assegnato sulla base della cifra dei voti residui piu' bassa.