Art. 56 
 
            Operazioni per la scelta della rappresentanza 
                    del gruppo linguistico ladino 
 
  1. Al candidato appartenente al gruppo linguistico  ladino  che  ha
ottenuto la piu'  alta  cifra  elettorale  individuale,  ma  che  non
risulta eletto in base alle  disposizioni  di  cui  all'art.  55,  e'
assegnato in ogni caso un seggio ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,
dello Statuto speciale. Tale candidato viene a prendere il seggio  di
colui che, sulla base  della  graduatoria  delle  cifre  individuali,
dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della  lista  di  appartenenza.
Quest'ultimo rimane pero' primo nella graduatoria dei  candidati  non
eletti della propria lista. 
  2. Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al
gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato
un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che  ha  ottenuto
la piu' alta cifra individuale ai  sensi  della  graduatoria  di  cui
all'art. 53, comma 1, lettera f). Tale seggio viene  individuato,  in
deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e  sottratto
alla corrispondente lista: 
    a) nel caso in cui tutti i  seggi  fossero  stati  assegnati  nel
primo riparto di cui all'art. 54, comma 1, il seggio  assegnato  alla
lista con la piu' bassa cifra elettorale di lista, oppure 
    b) nel caso in cui ai sensi dell'art.  54,  comma  3,  sia  stato
effettuato un secondo riparto dei seggi sulla base  delle  cifre  dei
voti residui, il seggio assegnato sulla base  della  cifra  dei  voti
residui piu' bassa.