Art. 127 
 
                       Qualifiche dirigenziali 
 
  1. I comuni con piu' di 10.000 abitanti possono dotarsi  di  figure
dirigenziali. La qualifica dirigenziale e' unica. 
  2. Le qualifiche dirigenziali  sono  attribuite  mediante  concorso
pubblico. Possono essere assegnate  per  concorso  interno  non  piu'
della meta', per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso
di unica qualifica messa a  concorso  si  procede  mediante  concorso
pubblico.