Art. 127 Qualifiche dirigenziali 1. I comuni con piu' di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale e' unica. 2. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non piu' della meta', per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.