Art. 65
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate:
a) la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.;
b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.;
c) l'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28;
d) le parole «per gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale di siti inquinati e» di cui all'art. 14 della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come sostituito dall'art. 6, comma
1, legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;
e) l'art. 46 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5 come
sostituito dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;
f) l'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n.
28, nonche' l'art. 69 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26
«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016».
2. Gli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 8 marzo 1999,
n. 7, inerenti le competenze in materia di bonifiche della Regione,
delle Province e dei Comuni, sono modificati recependo integralmente
le disposizioni del decreto.