Art. 66
Sanzioni
1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme
restando le sanzioni previste dall'art. 257, comma 1 e dall'art. 304,
comma 2 del decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui
ai successivi commi.
2. Per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, commi 2,
3 e 5 del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 100 a € 1.000 per ogni giorno di ritardo.
3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui
all'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;
4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 242,
comma 3, 4, 7 primo capoverso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a € 200 ne' superiore a € 2.000 per ogni
giorno di ritardo.
5. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che
ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e
vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'ARPAB, in attuazione
dei compiti previsti dalla presente legge, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.
6. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla provincia
competente per territorio secondo le norme ed i principi di cui al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed
integrazioni. I proventi sono riscossi dalle Province che li
utilizzano per le finalita' della presente legge.