Art. 68
Norma finale
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si
richiamano le disposizioni del decreto, della legge 27 marzo 1992, n.
257 e relativi decreti attuativi, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994 e al Titolo IX, capo III, del decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.