Art. 60 Regolamento di esecuzione 1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d'intesa con il consiglio dei comuni, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a: a) specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all'art. 3 nonche' le fattispecie di esclusione previste all'art. 6, comma 2; b) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture di vendita in zone non ricomprese nelle zone residenziali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non puo' essere superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovra' intendersi accolta; c) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di grandi strutture di vendita e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non puo' essere superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovra' intendersi accolta; d) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di centri commerciali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non puo' essere superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovra' intendersi accolta; e) emanare direttive e definire i parametri qualitativi per l'esercizio dell'attivita' di cui al capo IV; f) definire: 1) gli indirizzi generali per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche; 2) i criteri per le procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche; 3) i criteri per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio; 4) il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale; g) stabilire le modalita' di svolgimento delle vendite straordinarie; h) definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonche' di revoca dell'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti, stradali e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non e' soggetta ad autorizzazione, ma unicamente a comunicazione o nemmeno a quest'ultima; i) stabilire le modalita' per il rifornimento self-service al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio; j) emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio; k) determinare le caratteristiche e il numero di parcheggi degli esercizi commerciali; l) emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge.