Art. 60 
 
                      Regolamento di esecuzione 
 
  1. Con regolamento di  esecuzione,  da  emanarsi  d'intesa  con  il
consiglio   dei   comuni,   entro    trecentosessantacinque    giorni
dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a: 
    a)  specificare,  qualora  necessario,  le  definizioni  di   cui
all'art. 3 nonche' le fattispecie di esclusione previste all'art.  6,
comma 2; 
    b)  definire  la  procedura  autorizzatoria  per  l'apertura,  il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita  di
medie  strutture  di  vendita  in  zone  non  ricomprese  nelle  zone
residenziali e stabilire  il  termine  entro  il  quale  deve  essere
conclusa; tale termine non puo' essere  superiore  a  novanta  giorni
dalla data di ricevimento della domanda, decorsi  i  quali  l'istanza
dovra' intendersi accolta; 
    c)  definire  la  procedura  autorizzatoria  per  l'apertura,  il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita  di
grandi strutture di vendita e stabilire il  termine  entro  il  quale
deve essere conclusa;  tale  termine  non  puo'  essere  superiore  a
centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi  i
quali l'istanza dovra' intendersi accolta; 
    d)  definire  la  procedura  autorizzatoria  per  l'apertura,  il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita  di
centri commerciali e stabilire il termine entro il quale deve  essere
conclusa; tale termine non puo' essere superiore a centoventi  giorni
dalla data di ricevimento della domanda, decorsi  i  quali  l'istanza
dovra' intendersi accolta; 
    e) emanare direttive  e  definire  i  parametri  qualitativi  per
l'esercizio dell'attivita' di cui al capo IV; 
    f) definire: 
      1) gli indirizzi generali  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
commercio su aree pubbliche; 
      2) i criteri per le procedure di selezione  per  l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche; 
      3) i criteri per il rilascio delle  concessioni  temporanee  di
posteggio; 
      4) il numero massimo di posteggi  assegnabili  ad  un  medesimo
soggetto giuridico nella stessa area mercatale; 
    g)  stabilire  le  modalita'   di   svolgimento   delle   vendite
straordinarie; 
    h) definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonche'  di
revoca  dell'autorizzazione  per  gli   impianti   di   distribuzione
carburanti, stradali e ad uso privato, e  stabilire  i  casi  in  cui
l'installazione  di  impianti  di  distribuzione  carburanti  ad  uso
privato  non  e'  soggetta  ad  autorizzazione,   ma   unicamente   a
comunicazione o nemmeno a quest'ultima; 
    i) stabilire le modalita' per il rifornimento self-service al  di
fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio; 
    j) emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del  prezzo
di benzina e gasolio; 
    k) determinare le caratteristiche e il numero di parcheggi  degli
esercizi commerciali; 
    l) emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge.