Art. 69 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per le finalita' di cui agli articoli 12, 15, 16,  17,  18,  19,
20, 21, 23, 24, 25, 26 e 65, si provvede a valere sullo  stanziamento
della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio
sanitario  regionale  -  finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), si
provvede a valere sullo stanziamento della  Missione  n.  13  (Tutela
della salute) -  Programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2019-2021. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  e
comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13
(Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori  spese  in  materia
sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 
  4. Per le finalita' di cui all'articolo 37, comma 1, si provvede  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della  salute)
- Programma  n.  1  (Servizio  sanitario  regionale  -  finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2019-2021. 
  5. Per le finalita' di cui all'articolo 39, comma 1,  si  provvede,
relativamente alle spese correnti, a valere sullo stanziamento  della
Missione n. 13 (Tutela della salute)  -  Programma  n.  7  (Ulteriori
spese in materia  sanitaria)  -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  e,
relativamente  alle  spese  in  conto  capitale,   a   valere   sullo
stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute)  -  Programma
n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2  (Spese  in
conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
per gli anni 2019-2021. 
  6. Per le finalita' di cui all'articolo 40  si  provvede  a  valere
sullo stanziamento della Missione  n.  13  (Tutela  della  salute)  -
Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari)
- Titolo n. 1  (Spese  correnti)  e  Titolo  n.  2  (Spese  in  conto
capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2019-2021. 
  7. Per le finalita' di cui all'articolo 66 e all'articolo 27  della
legge regionale n.  6/2006,  come  sostituito  dall'articolo  62,  si
provvede a valere sullo stanziamento della  Missione  n.  13  (Tutela
della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per gli anni 2019-2021.