Art. 70 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il consiglio regionale  controlla  l'attuazione  della  presente
legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la  Giunta  regionale
presenta al consiglio regionale una relazione annuale che descrive lo
stato di attuazione degli adempimenti previsti. 
  2. In particolare, entro il  31  dicembre  2020  e  successivamente
entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale,  anche  alla
luce  dei  risultati  dell'attivita'  di  coordinamento  e  controllo
effettuata dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, della  legge  regionale  n.  27/2018,
presenta  al  consiglio  regionale  una  relazione  che  contiene   i
risultati del processo di riorganizzazione rispetto  alla  situazione
in essere alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  in
riferimento a: 
    a) andamento dei costi complessivi e dettagliati del sistema,  in
relazione all'ambito sanitario e sociosanitario; 
    b) stato di avanzamento  dell'attuazione  della  presente  legge,
anche attraverso gli atti conseguenti previsti; 
    c) numero di atti di pianificazione e programmazione  di  cui  al
titolo IV, capo  I,  approvati  e  relativo  grado  di  attuazione  e
raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 
  3. Le relazioni e i relativi  atti  consiliari  che  ne  concludono
l'esame sono pubblicati nel sito web del consiglio regionale. 
  4. La Giunta regionale tiene conto  degli  esiti  del  controllo  e
della  valutazione  consiliare  in  occasione  delle   attivita'   di
pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I.