Art. 71 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono  abrogate  le  norme  regionali  in  contrasto  con  quanto
previsto dalla presente legge e, in particolare: 
    a) la legge regionale  11  novembre  2013,  n.  17  (Finalita'  e
principi per il riordino dell'assetto istituzionale  e  organizzativo
del Servizio sanitario regionale); 
    b) gli articoli 7, 8, 10 e 11 della  legge  regionale  17  agosto
2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti  locali  ai
processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale  e
sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione,
nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale); 
    c) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme  in  materia
di programmazione, contabilita' e controllo  del  Servizio  sanitario
regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria). 
  2. La legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo  del  Servizio  sanitario  regionale  e
norme in materia di programmazione sanitaria  e  sociosanitaria),  e'
abrogata a  decorrere  dal  1ยบ  gennaio  2020,  fatta  eccezione  per
l'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 9, e  per  l'articolo  29,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
  3. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle  disposizioni
abrogate dal presente articolo devono intendersi come  richiami  alle
norme corrispondenti della presente legge.