Art. 71 Abrogazioni 1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto previsto dalla presente legge e, in particolare: a) la legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalita' e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale); b) gli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale); c) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria). 2. La legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e' abrogata a decorrere dal 1ยบ gennaio 2020, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 9, e per l'articolo 29, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 3. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.