Art. 72 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Il  commissario  unico  dell'Azienda  sanitaria   universitaria
integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria  n.  2
«Bassa  Friulana-Isontina»  e  il  commissario   unico   dell'Azienda
sanitaria  universitaria  integrata  di  Udine  e  dell'Azienda   per
l'assistenza sanitaria n.  3  «Alto  Friuli-Collinare-Medio  Friuli»,
nominati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n.  27/2018,
ai fini di cui agli  articoli  32  e  41  della  legge  regionale  n.
26/2015, a garanzia della continuita' dell'assistenza, approvano  gli
atti  di  programmazione  aziendale  sanitaria  e  sociosanitaria  in
relazione all'avvio del nuovo assetto istituzionale  e  organizzativo
del Servizio sanitario regionale  di  cui  alla  legge  regionale  n.
27/2018, sulla base di quanto stabilito dalle linee  annuali  per  la
gestione di cui all'articolo 50. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  2019,  gli  atti  di  pianificazione  e
programmazione sanitaria e sociosanitaria sono  adottati  sulla  base
della previgente normativa. 
  3. Per l'anno 2020  i  direttori  generali  dell'Azienda  sanitaria
universitaria   Giuliano   Isontina    e    dell'Azienda    sanitaria
universitaria Friuli Centrale recepiscono, entro il 10 gennaio  2020,
la  programmazione  della  gestione  commissariale  degli  enti   del
Servizio sanitario regionale come stabilito  dall'articolo  11  della
legge regionale n. 27/2018. 
  4.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  universitaria
Giuliano Isontina, ai fini del controllo annuale,  approva  gli  atti
della soppressa  Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  n.  2  «Bassa
Friulana-Isontina» e della soppressa Azienda sanitaria  universitaria
integrata di Trieste. Il direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria
universitaria Friuli Centrale, ai fini del controllo annuale, approva
gli atti della soppressa Azienda  per  l'assistenza  sanitaria  n.  3
«Alto  Friuli-Collinare-Medio  Friuli»  e  della  soppressa   Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine. 
  5. Le poste  di  credito  e  debito  risultanti  dagli  atti  della
soppressa  Azienda   per   l'assistenza   sanitaria   n.   2   «Bassa
Friulana-Isontina»  sono   trasferite   nel   bilancio   dell'Azienda
sanitaria universitaria Giuliano Isontina.