Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.   I   titolari   delle   concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche gia' scadute alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge o in scadenza in data  anteriore  al  31  luglio  2024
proseguono, per conto della Regione, l'esercizio  delle  derivazioni,
delle opere e degli impianti oltre la scadenza  della  concessione  e
per  il  tempo  necessario  al  completamento  delle   procedure   di
assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui  al
titolo in base al quale e' esercitata la derivazione,  nonche'  delle
ulteriori modalita' e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta
regionale con propria deliberazione. 
  2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1
sono avviate entro due anni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge. A tale fine i  titolari  delle  concessioni  trasmettono  alla
Regione il rapporto di fine concessione di  cui  all'art.  6  con  le
modalita' e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del
rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica  quanto
disposto dall'art. 6, commi 3 e seguenti.