Art. 23 Disposizioni transitorie 1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche gia' scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale e' esercitata la derivazione, nonche' delle ulteriori modalita' e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'art. 6 con le modalita' e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e seguenti.