Art. 58 Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale 1. L'amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'amministrazione regionale, in collaborazione con societa' ed enti partecipati, nonche' tramite i cluster riconosciuti con l'art. 15 della legge regionale n. 3/2015, attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta. 3. La regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonche' quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee. 4. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalita' per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.