Art. 58 
 
              Rafforzamento dell'internazionalizzazione 
                       dell'economia regionale 
 
  1. L'amministrazione regionale riconosce  l'importanza  strategica,
anche in  relazione  ai  rapidi  mutamenti  degli  scenari  economici
mondiali, del  rafforzamento  delle  imprese  regionali  sui  mercati
esteri, attraverso un approccio integrato in  linea  con  i  principi
dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le  prestazioni  di
internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare  la  rete
di collaborazioni internazionali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'amministrazione  regionale,
in collaborazione con societa' ed enti partecipati, nonche' tramite i
cluster riconosciuti con l'art. 15 della legge regionale  n.  3/2015,
attua  accordi  di  collaborazione  e   partenariato   di   carattere
economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica  con
altre Regioni e con istituzioni internazionali anche  avvalendosi  di
fondi messi a disposizione dell'Unione europea attraverso programmi a
gestione diretta e indiretta. 
  3.  La  regione   avvalendosi   dello   Sportello   regionale   per
l'internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative  di  cui  al
comma 2,  nonche'  quelle  di  internazionalizzazione  delle  imprese
regionali collaborando  con  i  portatori  di  interesse  pubblici  e
privati  del  territorio  e  raccordando  la  propria   politica   di
promozione  sui  mercati  esteri  e  di  rafforzamento   della   rete
internazionale con le strategie nazionali ed europee. 
  4.  Con  deliberazione  della   giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore  alle  attivita'  produttive,  vengono  approvate   le
strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le  modalita'  per
l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.