Art. 59 Modifiche alla legge regionale n. 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese 1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e' sostituita dalla seguente: «Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese». 2. L'art. 24 della legge regionale n. 2/1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Contributi per l'internazionalizzazione). - 1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attivita' del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli art. 25, 26 e 26-bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attivita' economica esercitata in Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominati «contributi per l'internazionalizzazione». 2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto «de minimis», sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.». 3. L'art. 25 della legge regionale n. 2/1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Partecipazione a fiere e esposizioni, attivita' di promozione, marketing e tutela della proprieta' intellettuale e management). - 1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti: a) partecipazione a fiere ed esposizioni; b) attivita' promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive; c) partecipazione a incontri business to business; d) realizzazione di attivita' di promozione e marketing su specifici mercati; e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacita' internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali; f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management; h) attivita' di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.». 4. L'art. 26 della legge regionale n. 2/1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Organizzazione di eventi di ospitalita' di operatori economici esteri). - 1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalita' di operatori economici esteri sul territorio del Friuli-Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di societa' consortile o di consorzio con attivita' esterna.». 5. Dopo l'art. 26 e' inserito il seguente: «Art. 26-bis (Internazionalizzazione digitale). - 1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti: a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonche' a incontri business to business e per lo svolgimento di attivita' business to consumer; b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale; c) realizzazione di attivita' di promozione e marketing digitale; d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati; e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico; f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo; g) organizzazione di eventi web-based.».