Art. 59 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 2/1992 
         concernente l'internazionalizzazione delle imprese 
 
  1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio  1992,
n. 2 (Disciplina della  programmazione  della  politica  industriale.
Nuove  norme  e  provvedimenti  di  modifica  ed  integrazione  degli
strumenti di intervento), e' sostituita dalla  seguente:  «Interventi
per l'internazionalizzazione delle imprese». 
  2. L'art. 24 della legge regionale  n.  2/1992  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 24 (Contributi per l'internazionalizzazione). - 1. Al  fine
di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di  attivita'  del
sistema  produttivo  regionale  e   di   favorire   i   processi   di
internazionalizzazione   digitale   finalizzati   alla   crescita   e
all'affermazione  sui  mercati  globali,  possono   essere   concessi
contributi a fondo perduto  alle  imprese  per  la  realizzazione  di
progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli  art.  25,  26  e
26-bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui  mercati
esteri   in   relazione   all'attivita'   economica   esercitata   in
Friuli-Venezia  Giulia,  di  seguito   denominati   «contributi   per
l'internazionalizzazione». 
    2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime  di
aiuto   «de   minimis»,   sono   ammissibili   ai   contributi    per
l'internazionalizzazione  le  spese  sostenute  a  decorrere  dal  1°
gennaio  dell'anno  precedente  a  quello  di   presentazione   della
domanda.». 
  3. L'art. 25 della legge regionale  n.  2/1992  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 25 (Partecipazione a  fiere  e  esposizioni,  attivita'  di
promozione, marketing  e  tutela  della  proprieta'  intellettuale  e
management).   -   1.   Sono   ammissibili    ai    contributi    per
l'internazionalizzazione le iniziative concernenti: 
      a) partecipazione a fiere ed esposizioni; 
      b) attivita' promozionale relativa alle partecipazioni  di  cui
alla lettera a), incluso  l'utilizzo  temporaneo  di  uffici  e  sale
espositive; 
      c) partecipazione a incontri business to business; 
      d) realizzazione di attivita'  di  promozione  e  marketing  su
specifici mercati; 
      e) acquisizione  di  consulenze  e  studi  di  mercato  per  il
conseguimento di nuove conoscenze e capacita'  internazionali,  anche
con   riferimento   alla   partecipazione   a   gare   e    contratti
internazionali; 
      f) acquisizione di servizi  specialistici  per  la  tutela  dei
diritti di proprieta' intellettuale; 
      g) acquisizione  di  servizi  di  temporary  export  manager  o
inserimento  nell'impresa  di  personale  specializzato   in   export
management; 
      h)  attivita'  di  scouting  e  sviluppo  internazionale  volte
all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.». 
  4. L'art. 26 della legge regionale  n.  2/1992  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 26 (Organizzazione di eventi di  ospitalita'  di  operatori
economici  esteri).  -  1.  Sono  ammissibili   ai   contributi   per
l'internazionalizzazione    le     iniziative     che     contemplano
l'organizzazione di eventi  di  ospitalita'  di  operatori  economici
esteri  sul   territorio   del   Friuli-Venezia   Giulia   realizzati
congiuntamente da almeno cinque imprese aventi  sede  nel  territorio
regionale, anche tramite la forma  di  rete  d'imprese,  di  societa'
consortile o di consorzio con attivita' esterna.». 
  5. Dopo l'art. 26 e' inserito il seguente: 
    «Art.  26-bis  (Internazionalizzazione  digitale).  -   1.   Sono
ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le  iniziative
concernenti: 
      a) utilizzo di piattaforme digitali  per  la  partecipazione  a
eventi fieristici, espositivi  e  promozionali,  nonche'  a  incontri
business to business e per lo svolgimento di  attivita'  business  to
consumer; 
      b)    acquisizione    di     consulenze     e     studi     per
l'internazionalizzazione digitale; 
      c)  realizzazione  di  attivita'  di  promozione  e   marketing
digitale; 
      d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la  realizzazione
e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i
clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati; 
      e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico; 
      f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale  digitale
e interattivo; 
      g) organizzazione di eventi web-based.».