Art. 87 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 38/2006 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande) e' sostituito dal seguente: «3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attivita': a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalita' rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6; b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche; c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.».