Art. 108.
             Riproduzione e conservazione dei documenti
    1.  L'amministrazione  regionale  puo'  sostituire,  a  tutti gli
effetti,  i  documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza  e  gli  altri  atti di cui per legge o regolamento e'
prescritta  la  conservazione,  con  la loro riproduzione su supporto
fotografico,  su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire
la conformita' dei documenti agli originali.
    2.  Gli  obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di
cui  al  comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi
che  probatori,  anche  se  realizzati  su  supporto ottico quando le
procedure  utilizzate  sono  conformi  alle  regole  tecniche dettate
dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
    3.  I  limiti  e  le  modalita'  tecniche  della  riproduzione  e
dell'autenticazione  dei  documenti  di  cui  al comma 1, su supporto
fotografico   o  con  altro  mezzo  tecnico  idoneo  a  garantire  la
conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.