Art. 56.
Associazionismo e consorzi forestali
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale
attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la
costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e
incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i
soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti
della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le
attivita' di assistenza tecnica di cui all'art. 49, le attivita'
selvicolturali di cui all'art. 50, nonche' le attivita' di
alpicoltura di cui all'art. 51. Tali attivita' sono svolte
esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti
privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e
seguenti del codice civile.
4. I consorzi hanno personalita' giuridica e gestiscono
direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori
approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento
forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione
forestale.
5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la
partecipazione pubblica al consorzio e' maggioritaria, l'affidamento
di lavori a terzi e' soggetto alle procedure ad evidenza pubblica
previste dalle normative comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento
dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti
con provvedimento regionale, nonche', per un periodo massimo di
cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento
dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di
avviamento e' riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente
e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei
consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui
criteri e sulle modalita' di finanziamento.