Art. 56.

                Associazionismo e consorzi forestali



   1.  La  Regione,  al  fine  di valorizzare il patrimonio forestale
attraverso  una  sua  corretta  gestione,  riconosce  e  promuove  la
costituzione  di  consorzi  forestali e altre forme di associazione e
incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
   2.  I  consorzi  forestali  sono  costituiti volontariamente tra i
soggetti  pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti
della  filiera  bosco-legno,  al  fine di svolgere prevalentemente le
attivita'  di  assistenza  tecnica  di  cui all'art. 49, le attivita'
selvicolturali   di   cui   all'art.  50,  nonche'  le  attivita'  di
alpicoltura   di   cui   all'art.  51.  Tali  attivita'  sono  svolte
esclusivamente sui terreni conferiti.
   3.  Ai  consorzi  forestali  costituiti  interamente  da  soggetti
privati  si  applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 2602 e
seguenti del codice civile.
   4.   I   consorzi   hanno   personalita'  giuridica  e  gestiscono
direttamente  i  terreni  loro  conferiti secondo il piano dei lavori
approvato  dai  consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento
forestale,  ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione
forestale.
   5.   Se   in   base   all'estensione   dei  terreni  conferiti  la
partecipazione  pubblica al consorzio e' maggioritaria, l'affidamento
di  lavori  a  terzi  e' soggetto alle procedure ad evidenza pubblica
previste dalle normative comunitarie e nazionali.
   6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento
dei  servizi  ambientali  erogati dai consorzi forestali riconosciuti
con  provvedimento  regionale,  nonche',  per  un  periodo massimo di
cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento
dei  consorzi  forestali  stessi.  Il  finanziamento  delle  spese di
avviamento  e' riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente
e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.
   7.  La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei
consorzi,  sui  loro  statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui
criteri e sulle modalita' di finanziamento.