Art. 57.
Albo delle imprese boschive
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui
vengono iscritte imprese con idonee capacita' tecnico-professionali
nell'esecuzione delle attivita' selvicolturali di cui all'art. 50 e
degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui
all'art. 51. Le imprese boschive iscritte all'albo possono ottenere
in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la tenuta e
l'aggiornamento dell'albo, nonche' i criteri, i tempi e le modalita'
per l'iscrizione nello stesso.