Art. 57.

                     Albo delle imprese boschive



   1.  E'  istituito  l'albo  regionale  delle  imprese boschive, cui
vengono  iscritte  imprese con idonee capacita' tecnico-professionali
nell'esecuzione  delle  attivita' selvicolturali di cui all'art. 50 e
degli  interventi  di  manutenzione  delle superfici pascolive di cui
all'art.  51.  Le imprese boschive iscritte all'albo possono ottenere
in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico.
   2.  La  Giunta  regionale  stabilisce le modalita' per la tenuta e
l'aggiornamento  dell'albo, nonche' i criteri, i tempi e le modalita'
per l'iscrizione nello stesso.