Art. 57. Albo delle imprese boschive 1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacita' tecnico-professionali nell'esecuzione delle attivita' selvicolturali di cui all'art. 50 e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all'art. 51. Le imprese boschive iscritte all'albo possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o possesso pubblico. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonche' i criteri, i tempi e le modalita' per l'iscrizione nello stesso.