Art. 58.

             Professionalita' degli operatori forestali



   1. La Regione promuove, sentite le province, le comunita' montane,
gli  enti  gestori  dei  parchi  e delle riserve regionali e le parti
sociali  interessate,  la  formazione e l'aggiornamento professionale
degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF e
dell'IREALP.
   2.  Le  cooperative,  i  loro  consorzi, i consorzi forestali e le
imprese   boschive   che   forniscono   in   via   principale,  anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese
le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono
equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile.