Art. 58.
Professionalita' degli operatori forestali
1. La Regione promuove, sentite le province, le comunita' montane,
gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti
sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale
degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF e
dell'IREALP.
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le
imprese boschive che forniscono in via principale, anche
nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese
le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono
equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile.