Art. 59.

     Viabilita' agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo



   1.  Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate
a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al
pubblico  transito.  Il  transito  e'  disciplinato da un regolamento
comunale,  approvato  sulla  base  dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
   2.  Per  il  territorio  di rispettiva competenza, le province, le
comunita'  montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con
i   regimi   di   tutela   ambientale   e  i  relativi  strumenti  di
pianificazione,      predispongono      piani      di      viabilita'
agro-silvo-pastorale,  nell'ambito  dei piani di indirizzo forestale,
allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare
la interconnessione della viabilita' esistente.
   3.  Sulle  strade  agro-silvo-pastorali,  sulle  mulattiere  e sui
sentieri  e'  vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione
di  quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento
comunale di cui al comma 1.
   4.  E'  altresi'  vietato  il  transito  dei mezzi motorizzati, ad
eccezione   di   quelli   autorizzati   dalla  Regione,  sui  terreni
appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonche' in tutti i
boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
   5.  I  comuni  provvedono  a segnalare i divieti di transito sulle
strade agro-silvo-pastorali.
   6. L'esbosco e' effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo
o    fili    a    sbalzo,    oppure    utilizzando    la   viabilita'
agro-silvo-pastorale.
   7.  L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di
tronchi  e  altri  assortimenti legnosi e' soggetta ad autorizzazione
dei  comuni  interessati  da comunicare alla comunita' montana o alla
provincia  competente  per territorio, al corpo forestale regionale e
dello Stato e all'ente gestore del parco o della riserva regionale.
   8. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a
sbalzo    sono   tenuti   a   stipulare   un'assicurazione   per   la
responsabilita'   civile   valida   per   il   periodo  di  esercizio
dell'impianto.
   9.  Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati,
pericolosi  per  la  navigazione  dei mezzi aerei antincendio, devono
essere  messi  in  sicurezza  e  rimossi.  Se  il proprietario non e'
rintracciabile o se il trasgressore non ottempera, possono provvedere
alla  messa  in  sicurezza  e  alla  rimozione  le  comunita' montane
competenti per territorio.