Art. 59.
Viabilita' agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo
1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate
a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al
pubblico transito. Il transito e' disciplinato da un regolamento
comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le
comunita' montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con
i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di
pianificazione, predispongono piani di viabilita'
agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale,
allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare
la interconnessione della viabilita' esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui
sentieri e' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione
di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento
comunale di cui al comma 1.
4. E' altresi' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad
eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni
appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonche' in tutti i
boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle
strade agro-silvo-pastorali.
6. L'esbosco e' effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo
o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilita'
agro-silvo-pastorale.
7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di
tronchi e altri assortimenti legnosi e' soggetta ad autorizzazione
dei comuni interessati da comunicare alla comunita' montana o alla
provincia competente per territorio, al corpo forestale regionale e
dello Stato e all'ente gestore del parco o della riserva regionale.
8. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a
sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la
responsabilita' civile valida per il periodo di esercizio
dell'impianto.
9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati,
pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono
essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non e'
rintracciabile o se il trasgressore non ottempera, possono provvedere
alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunita' montane
competenti per territorio.