Art. 59. Viabilita' agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo 1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito e' disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilita' agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilita' esistente. 3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri e' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1. 4. E' altresi' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonche' in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio. 5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali. 6. L'esbosco e' effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilita' agro-silvo-pastorale. 7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi e altri assortimenti legnosi e' soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunita' montana o alla provincia competente per territorio, al corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o della riserva regionale. 8. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilita' civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto. 9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non e' rintracciabile o se il trasgressore non ottempera, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunita' montane competenti per territorio.