Art. 60.

      Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia



   1.  La  Regione  promuove  l'ammodernamento delle dotazioni, degli
impianti,  delle  strutture  e infrastrutture, dei dispositivi per la
sicurezza  degli  operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e
di  prima  trasformazione  del  legno, quale contributo allo sviluppo
della  filiera  bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella
foresta.
   2.  La  Regione,  allo  scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti
energetiche     rinnovabili     provenienti     dalla    foresta    e
dall'arboricoltura  da  legno, incentiva, anche in collaborazione con
le  province  e  le  comunita'  montane, la realizzazione di impianti
energetici  alimentati  a  biomassa legnosa, dando priorita' a quelli
realizzati  dagli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'art. 2135 del
codice  civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici
boscate.