Art. 60.
Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli
impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la
sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e
di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo
della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella
foresta.
2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e
dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con
le province e le comunita' montane, la realizzazione di impianti
energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorita' a quelli
realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici
boscate.