Art. 39 
 
       Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 
                         2003 sull'apertura 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo
2003, n. 7 (Disciplina delle attivita' di produzione,  organizzazione
e vendita viaggi, soggiorni e servizi  turistici.  Abrogazione  della
legge regionale 26 luglio 1997, n.  23  (Disciplina  delle  attivita'
delle agenzie di viaggio e turismo)) e' inserito il seguente: 
    "2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio  o
il  diniego  dell'autorizzazione  non  sia   disposto   nei   termini
stabiliti.".