Art. 39 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 sull'apertura 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attivita' di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)) e' inserito il seguente: "2 bis. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.".