Art. 40 
 
     Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 
         2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo 
 
    1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 e' sostituito
dal seguente: 
    "Art. 6 (Apertura di sede secondaria  o  filiale  di  agenzia  di
viaggio e turismo). ─ 1. L'apertura di sede secondaria o  filiale  di
agenzia di viaggio e turismo e'  subordinata  alla  dichiarazione  di
inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo  periodo,
della legge n. 241 del 1990, da presentare  alla  Provincia  nel  cui
territorio siano ubicati i locali che si  intendono  adibire  a  sede
secondaria o filiale. 
    2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della  dichiarazione
di cui al comma 1, senza  che  sia  riscontrata  l'insussistenza  dei
requisiti previsti dalla presente legge,  la  Provincia  invia  copia
della  dichiarazione  medesima  all'ente   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale. 
    3. La comunicazione deve indicare espressamente: 
      a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi
del  provvedimento  di   autorizzazione   dell'agenzia   di   viaggio
principale; 
      b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione  d'uso
dei locali di esercizio della sede secondaria; 
      c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa'  la
comunicazione deve indicare espressamente  l'esatta  denominazione  e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima; 
      d) la persona  preposta  alla  direzione  tecnica  dell'agenzia
principale,  precisando  se  diversa  dal  titolare  o   dal   legale
rappresentante, nonche' l'eventuale responsabile  o  referente  della
filiale o sede secondaria; 
      e) gli estremi  del  deposito  cauzionale  gia'  versato  nella
Regione in cui ha sede l'agenzia principale,  qualora  tale  deposito
cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione. 
    4. La modifica di uno degli elementi indicati  al  comma  3  deve
essere  comunicata  alla  Provincia,  entro  dieci  giorni  dal   suo
verificarsi.".