Art. 40 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 sulle filiali di agenzia di viaggio e turismo 1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo). ─ 1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo e' subordinata alla dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale. 2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, senza che sia riscontrata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, la Provincia invia copia della dichiarazione medesima all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale. 3. La comunicazione deve indicare espressamente: a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale; b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria; c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa' la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima; d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale, precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonche' l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria; e) gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione. 4. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi.".