Art. 120 Finalita' 1. L'attivita' fieristica e' libera ed e' esercitata secondo i principi di pari opportunita' e di parita' di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' di impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture, nonche' l'adeguatezza della qualita' dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.