Art. 120 
 
                              Finalita' 
 
    1. L'attivita' fieristica e' libera ed e'  esercitata  secondo  i
principi di pari opportunita' e di parita'  di  trattamento  fra  gli
operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La  Regione
e i comuni  interessati,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la  liberta'  di
impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso  alle
strutture, nonche' l'adeguatezza  della  qualita'  dei  servizi  agli
espositori ed  agli  utenti  e  assicurando  il  coordinamento  delle
manifestazioni ufficiali, nonche' la pubblicita'  dei  dati  e  delle
informazioni ad esse relativi.