Art. 121 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente titolo si intendono per: 
      a)  «manifestazioni  fieristiche»,  le  attivita'   commerciali
svolte in via ordinaria in regime di diritto  privato  ed  in  ambito
concorrenziale  per  la  presentazione   e   la   promozione   o   la
commercializzazione,  limitate  nel  tempo  ed  in  idonei  complessi
espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici  e  ad
operatori  professionali  del  settore  o   dei   settori   economici
coinvolti.  Tra  le  manifestazioni  fieristiche  si  individuano  le
seguenti tipologie: 
        1) «fiere generali», senza limitazione  merceologica,  aperte
al pubblico, dirette  alla  presentazione  e  all'eventuale  vendita,
anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti; 
        2) «fiere specializzate», limitate  ad  uno  o  piu'  settori
merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate  agli  operatori
professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei  beni
e dei servizi esposti, con contrattazione  solo  su  campione  e  con
possibile accesso del pubblico in qualita' di visitatore; 
        3)  «mostre  mercato»,  limitate  ad  uno  o   piu'   settori
merceologici  omogenei  o  connessi  tra  loro,  aperte  al  pubblico
indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione
o anche alla vendita dei prodotti esposti; 
      b)  «espositori»,  quanti   partecipano   alla   rassegna   per
presentare, promuovere  o  diffondere  beni  e  servizi,  siano  essi
produttori, rivenditori, enti pubblici  e  associazioni  appartenenti
anche a paesi esteri operanti nei  settori  economici  oggetto  delle
attivita' fieristiche o i loro rappresentanti; 
      c)   «visitatori»,   coloro   che   accedono   alle   attivita'
fieristiche,  siano  essi  pubblico  indifferenziato   od   operatori
professionali del settore  o  dei  settori  economici  oggetto  della
rassegna; 
      d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate  ed
edificate per  ospitare  manifestazioni  fieristiche  internazionali,
ovvero  nazionali  e  regionali  e  a  tal   fine   destinate   dalla
pianificazione urbanistica territoriale; 
      e) «organizzatori di manifestazioni»,  i  soggetti  pubblici  e
privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attivita' di
progettazione,   realizzazione   e   promozione   di   manifestazioni
fieristiche; 
      f)  «superficie  netta»,  la  superficie  in   metri   quadrati
effettivamente occupata,  a  titolo  oneroso,  dagli  espositori  nei
quartieri fieristici; 
      g) «enti fieristici», i soggetti che hanno la disponibilita', a
qualunque  titolo,  dei  quartieri  fieristici,  anche  al  fine   di
promuovere l'attivita' fieristica.