Art. 122 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Le  esposizioni   universali   restano   disciplinate   dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi  il  22
novembre   1928,   come   da   ultimo   modificata   dal   protocollo
internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n.  314
(Ratifica  ed  esecuzione  del  protocollo  recante  modifiche   alla
convenzione, firmata a Parigi il 22  novembre  1928,  concernente  le
esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a  Parigi
il 30 novembre 1972). 
    2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo: 
      a)  le  esposizioni  di  beni  e  servizi,  permanenti   oppure
realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale
e rivolte alla clientela; 
      b)  le  esposizioni,  a  scopo  promozionale  o   di   vendita,
realizzate  nell'ambito  di  convegni  o  manifestazioni   culturali,
purche' non superino i 1.000 metri quadrati di superficie netta; 
      c) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in
aree pubbliche.