Art. 123 Qualificazione delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza. 3. Le modalita' per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131. 4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali e' di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale. 5. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea o extracomunitari. 6. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonche' i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.