Art. 123 
 
           Qualificazione delle manifestazioni fieristiche 
 
    1. Le manifestazioni fieristiche sono  qualificate  di  rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale in  relazione  al  loro
grado di rappresentativita' del settore o dei settori  economici  cui
la  manifestazione  e'  rivolta,   al   programma   ed   agli   scopi
dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 
    2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede  al
riconoscimento o alla conferma della qualifica  delle  manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto  della
normativa comunitaria e fatte salve  le  funzioni  statali  derivanti
dalle norme in materia di tutela della concorrenza. 
    3.  Le  modalita'   per   richiedere   il   riconoscimento   sono
disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131. 
    4.  Il  riconoscimento  o  la  conferma  della  qualifica   delle
manifestazioni fieristiche locali e' di competenza  dei  comuni,  che
trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni  al  fine  della
redazione del calendario regionale. 
    5.  E'  fatto  obbligo  agli  organizzatori   di   manifestazioni
fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale  di  avere
il proprio bilancio annuale verificato da una  societa'  di  revisori
contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per
le Societa' e la Borsa (CONSOB) o  di  equivalente  organo  di  Paesi
membri dell'Unione Europea o extracomunitari. 
    6. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di  rilevazione  e
di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori
per le  manifestazioni  con  qualifica  internazionale  e  nazionale,
nonche'  i  tempi  di  attuazione  dei  sistemi  di   rilevazione   e
certificazione dei dati medesimi.