Art. 124 
 
          Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni 
      fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali 
 
    1.   L'esercizio   delle   attivita'   di    organizzazione    di
manifestazioni fieristiche  viene  svolto  dai  soggetti  pubblici  e
privati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea  secondo  i  criteri
definiti,  nel  rispetto  dei  principi   fissati   dalla   normativa
comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e  privati  dei
Paesi  non  appartenenti  all'Unione   Europea   possono   esercitare
l'attivita'  di  organizzazione  di  manifestazioni  fieristiche   in
Lombardia  nel  rispetto  delle  normative  internazionali  e   degli
indirizzi di programmazione regionale. 
    2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto  dei  principi
contenuti nel presente titolo,  svolgono  manifestazioni  fieristiche
devono tassativamente darne comunicazione, allegando  il  regolamento
della manifestazione, alla Regione se  si  tratta  di  manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali  o  al  comune  nel
caso di manifestazioni fieristiche locali. 
    3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la  qualifica
posseduta, il luogo  di  effettuazione,  le  categorie  e  i  settori
merceologici e le date di inizio  e  chiusura  della  manifestazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la  Regione
o il comune possono chiedere informazioni integrative. 
    4. La manifestazione fieristica puo'  essere  effettuata  decorsi
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se
richieste, delle informazioni integrative. Al fine di  assicurare  la
stabilita' e la trasparenza del mercato fieristico  della  Lombardia,
attraverso  una  programmazione  e  pubblicizzazione   degli   eventi
fieristici, la Regione  attua  tutte  le  iniziative  necessarie  per
evitare lo svolgimento  delle  manifestazioni  fieristiche  fra  loro
concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori. 
    5. I termini e le modalita' di presentazione della  comunicazione
sono determinati con il regolamento  di  cui  all'articolo  131,  che
disciplina anche le modalita' di soluzione degli eventi concomitanti. 
    6. La comunicazione deve  comunque  contenere  una  dichiarazione
sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti: 
      a) lo svolgimento della manifestazione  fieristica  all'interno
di un quartiere fieristico, avente i requisiti  di  cui  all'articolo
127, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il  profilo  della
sicurezza   e   agibilita'   degli   impianti   delle   strutture   e
infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita; 
      b) la garanzia di pari opportunita'  di  accesso  a  tutti  gli
operatori interessati e qualificati per l'attivita'; 
      c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei  singoli
espositori  che  rispondano  a  criteri  di  trasparenza,   che   non
contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a
parita' di prestazioni. 
    7. La  comunicazione  concernente  una  specifica  manifestazione
fieristica e' relativa all'anno di svolgimento  della  manifestazione
stessa.