Art. 125 
 
 Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni 
 
    1.  La  Giunta  regionale,  nel   rispetto   della   legislazione
nazionale, promuove  le  opportune  intese,  mediante  protocolli  di
intesa  e  convenzioni,  con  le  altre  istituzioni   europee,   sia
attraverso le associazioni e comunita' di lavoro Alpe Adria, Arge Alp
e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti  bilaterali,  atte  ad
evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale  e
internazionale nello stesso settore merceologico, anche  al  fine  di
addivenire all'elaborazione comune del calendario fieristico europeo. 
    2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale  per
definire  criteri  omogenei  per  l'applicazione   delle   qualifiche
internazionali e nazionali, per  i  requisiti  minimi  dei  quartieri
fieristici, per le modalita' di composizione e  pubblicizzazione  del
calendario fieristico nazionale.