Art. 126 Calendari fieristici 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, e' pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo. 2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni. 5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale. 6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, le CCIAA provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.