Art. 126 
 
                        Calendari fieristici 
 
    1. Entro il 30 novembre di ogni anno, e' pubblicato il calendario
regionale   delle   manifestazioni   fieristiche   comunicate   dagli
organizzatori per l'anno successivo. 
    2. Il calendario ha  anche  una  proiezione  pluriennale  per  le
manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con  cadenze
superiori all'anno. 
    3. Entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  gli  organizzatori  di
manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione  la  richiesta  di
inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento
della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la
richiesta per la qualifica  locale.  Fatto  salvo  il  diritto  degli
organizzatori  ad  effettuare  comunque  la  manifestazione   decorsi
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  alla  Regione,  qualora  tale
comunicazione  pervenga  alla  Regione  dopo  il   31   gennaio,   la
manifestazione decade  dal  diritto  di  inserimento  nel  calendario
regionale relativo all'anno seguente. 
    4. Entro il 31 marzo di  ogni  anno,  la  Regione  comunica  agli
organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento  si
intende  definitivo  salvo  la  verifica,  da  attuarsi  in  sede  di
coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze  con
manifestazioni di altre regioni. 
    5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta  regionale  approva
il  calendario  regionale  per  le   manifestazioni   con   qualifica
internazionale  nazionale  e   regionale,   che   contribuisce   alla
formazione del calendario nazionale. 
    6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, le CCIAA
provvedono  alla  trasmissione  alla  Regione  dei  calendari   delle
manifestazioni locali comunicate ai comuni,  entro  il  15  settembre
dell'anno precedente a quello in cui si svolgono  le  manifestazioni,
sulla scorta di un elenco predisposto dai  comuni  e  trasmesso  alle
CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.