Art. 128 Riordino degli enti fieristici 1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalita' giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonche' della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche. 2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in societa' di capitali sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera e), che stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco e le modalita' di verifica dei progetti di trasformazione. 3. Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attivita' di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.