Art. 128 
 
                   Riordino degli enti fieristici 
 
    1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna  l'elenco  degli  enti
fieristici dotati di personalita' giuridica  al  fine  di  monitorare
l'evoluzione del settore,  delle  tipologie  concorrenziali  e  degli
eventuali fenomeni di concentrazione, nonche' della distribuzione sul
territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche. 
    2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di  trasformazione
anche in societa' di capitali sono disciplinati  dal  regolamento  di
cui all'articolo 131, comma 1, lettera e), che stabilisce i requisiti
e le  procedure  per  l'iscrizione  nell'elenco  e  le  modalita'  di
verifica dei progetti di trasformazione. 
    3. Al fine di assicurare trasparenza e parita' di condizioni  tra
tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attivita'
di organizzatori  di  manifestazioni  fieristiche  sono  tenuti  alla
separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.