Art. 129 Commissione regionale consultiva per il settore fieristico 1. Presso la Giunta regionale e' costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonche' da rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. 2. La composizione della commissione, le modalita' di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonche' l'entita' degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 3. La commissione esprime parere consultivo in merito: a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalita' di raccolta e certificazione della veridicita' dei dati ufficiali delle manifestazioni; b) allo studio di iniziative destinate alla promozione e all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese; c) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 131.