Art. 129 
 
     Commissione regionale consultiva per il settore fieristico 
 
    1. Presso  la  Giunta  regionale  e'  costituita  la  commissione
regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con  decreto
del  direttore  generale  competente  per  materia  e   composta   da
rappresentanti della medesima direzione,  delle  autonomie  locali  e
funzionali,  degli   organismi   associativi   delle   manifestazioni
fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in
materia  fieristica,  nonche'  da  rappresentanti   delle   direzioni
generali interessate per materia. 
    2.  La  composizione   della   commissione,   le   modalita'   di
designazione  dei  suoi  componenti  e  di   funzionamento,   nonche'
l'entita' degli  eventuali  compensi  spettanti  ai  componenti  sono
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 
    3. La commissione esprime parere consultivo in merito: 
      a)   al   monitoraggio   del   corretto    svolgimento    delle
manifestazioni  al  fine  di  favorirne  lo  sviluppo,  comprese   le
modalita' di raccolta e certificazione  della  veridicita'  dei  dati
ufficiali delle manifestazioni; 
      b) allo  studio  di  iniziative  destinate  alla  promozione  e
all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese; 
      c) alla stesura del regolamento di cui all'articolo 131.