Art. 130 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   in   caso   di
organizzazione o svolgimento di manifestazioni  fieristiche  che  non
corrispondano alla normativa regionale vigente in  materia  di  fiere
ovvero in caso  di  svolgimento  di  manifestazioni  fieristiche  con
modalita' diverse da  quelle  comunicate,  l'autorita'  competente  a
ricevere la  comunicazione  dello  svolgimento  della  manifestazione
dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di  5  euro  ad  un
massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato  di  superficie  netta,
nonche' la revoca  della  qualifica  e  l'esclusione  dal  calendario
regionale e dal riconoscimento di qualifica per un  periodo  compreso
da due a cinque anni. 
    2. In caso di mancata o  tardiva  comunicazione  da  parte  degli
organizzatori della manifestazione fieristica l'autorita'  competente
dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000
euro. Nel caso di recidiva la sanzione e' aumentata a  100.000  euro.
La Regione dispone  inoltre  l'esclusione  della  manifestazione  dal
calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo
compreso da due a cinque anni. 
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di  abuso  della
qualifica di  «fiera  internazionale»,  «fiera  nazionale»  o  «fiera
regionale», l'amministrazione  competente  per  l'attribuzione  della
qualifica   dispone   nei   confronti   dei   soggetti   responsabili
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari  a  una
somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per  cento  del  fatturato
della manifestazione,  nonche'  l'esclusione  dei  medesimi  soggetti
dall'inserimento nel calendario regionale  e  dal  riconoscimento  di
qualifica nei due anni successivi. 
    4. In caso di  violazione  degli  obblighi  sulla  correttezza  e
veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti e'
disposta  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e  il  10
per cento del fatturato della manifestazione. 
    5. L'accertamento delle violazioni e' delegato ai comuni nel  cui
territorio si svolge la manifestazione fieristica. 
    6. Per l'applicazione delle relative sanzioni  e  la  riscossione
delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge
regionale n. 90/1983.