Art. 131 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
    1. Anche  sulla  base  di  intese  tra  le  regioni,  la  Regione
stabilisce con regolamento: 
      a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la  conferma
della qualifica delle manifestazioni fieristiche; 
      b) i  requisiti  minimi  dei  quartieri  fieristici,  anche  in
relazione alla qualifica delle manifestazioni che  possono  ospitare,
nonche' quelli delle altre sedi  espositive  temporaneamente  adibite
allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; 
      c)  i  termini  e   le   modalita'   di   presentazione   delle
comunicazioni  concernenti  lo   svolgimento   delle   manifestazioni
fieristiche  e  i  criteri  atti  ad   evitare   che   manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano,  anche  solo  in
parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con  manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale; 
      d) i criteri atti ad  evitare  che  manifestazioni  fieristiche
internazionali, nazionali  e  regionali,  con  merceologie  uguali  o
affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, anche  solo  in
parte in concomitanza tra loro; 
      e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici  di
cui all'articolo 128.