Art. 132 Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo 1. La Regione puo' organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui all'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, puo' disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche. 3. La Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale puo' avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realta' imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonche' concedere contributi agli stessi soggetti. 4. La Giunta regionale puo' promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attivita' informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse. 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorita', nonche' le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4.