Art. 132 
 
                Disposizioni in materia di promozione 
             e sviluppo del sistema fieristico lombardo 
 
    1.  La  Regione  puo'  organizzare  manifestazioni   fieristiche,
direttamente o  per  mezzo  di  enti  o  aziende  dipendenti  di  cui
all'articolo 48  dello  statuto,  previa  approvazione  del  relativo
regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto. 
    2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  commissione   consiliare
competente, puo' disporre la propria partecipazione a  manifestazioni
fieristiche. 
    3. La Giunta regionale approva il programma di  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche internazionali o  ad  eventi  promozionali
sui mercati esteri, mettendo a disposizione  delle  piccole  e  medie
imprese  lombarde  spazi  totalmente  o  parzialmente  gratuiti;  per
l'attuazione di tali iniziative la Giunta  regionale  puo'  avvalersi
delle CCIAA  lombarde  singole  o  associate  o  di  altri  organismi
specializzati  nella  promozione   all'estero   che   siano   diretta
espressione associativa  della  realta'  imprenditoriale  e  che  non
abbiano fini di  lucro,  nonche'  concedere  contributi  agli  stessi
soggetti. 
    4.  La  Giunta   regionale   puo'   promuovere   l'intervento   a
manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni  di  operatori
economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse  attivita'
informative  anche  presso  aziende  di  produzione  e   di   servizi
interessate alle manifestazioni stesse. 
    5.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, approva annualmente i criteri di  priorita',  nonche'  le
modalita' per la realizzazione degli interventi di cui ai commi  3  e
4.